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CHI SIAMO
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Finalità
dell'associazione
La
SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, è
la sezione Italiana della IALE (International Association for Landscape
Ecology).
La
IALE, fondata nel 1982 in Olanda, è presente oggi in 35 paesi con
7 sezioni,di cui una è la SIEP, con un totale di circa 1350 iscritti
in tutto il mondo.
La
SIEP-IALE è attiva dal 1989 ed è socio fondatore della Fedap
(Federazione delle Associazioni professionali che si occupano di paesaggio)
e dal 1989 ad oggi ha organizzato numerosi convegni e corsi di formazione
sulle tematiche di cui si occupa.
Lassociazione si
occupa di:
- aggregare quanti
siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professionalmente
nel campo dell'Ecologia del Paesaggio;
- aggiornare il concetto
di paesaggio e la definizione di Ecologia del Paesaggio; approfondire
principi, criteri e metodi propri dell'Ecologia del Paesaggio nelle
sue parti teoriche e applicative;
- promuovere e divulgare
l'Ecologia del paesaggio mediante congressi, escursioni tecniche, corsi
di formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra attività
inerente all'Ecologia del paesaggio anche attraverso la distribuzione
a tutti i soci dello IALE Buletin, integrato dai resoconti dell'attività
della sezione italiana;
- porsi come interlocutore
degli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi e direttive
tecniche inerenti il paesaggio e la sua gestione;
- proporsi in modo
scientifico ma pratico, quale supporto
e collegamento tra Enti, Professionisti e Pianificatori;
- mantenere i contatti
con altre associazioni, organizzazioni, istituti universitari e di ricerca,
enti e persone che si occupano di Ecologia del paesaggio a livello nazionale
e internazionale, operatori del settore e della gestione ambientale;
- utilizzare i mezzi
economici della Società esclusivamente per le attività
consentite dallo Statuto e dal Regolamento di applicazione;
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Potenzialità
scientifico-culturali
I principi
che stanno alla base dell'Ecologia del Paesaggio modificano i criteri teorici
di studio e di conservazione del paesaggio e consentono di puntare all'integrazione
tra sistemi antropici e naturali, assumendo una potenzialità ed un
campo applicativo molto vasti.
Infatti, l'Ecologia del Paesaggio considera gli ecosistemi naturali e quelli
antropici come realmente integrabili ed analizzabili in modo congruente.
Questo approccio comporta inevitabilmente anche una revisione dei metodi
di applicazione dell'Ecologia ai problemi dell'ambiente, con ricadute operative
di notevole interesse.
Il paesaggio è considerato come la risultante di tutti i processi
(sia antropici che naturali) che avvengono in un mosaico complesso di ecosistemi.
La differenza tra gli studi tradizionali sul paesaggio percepito e quelli
di Landscape ecology, sta nel fatto che i primi sono rivolti a evidenziare
principalmente gli aspetti culturali ed estetici, conferendo al paesaggio
un valore prettamente antropico, mentre i secondi si occupano dello studio
delle caratteristiche di distribuzione e forma degli ecosistemi naturali
e antropici presenti al fine di comprenderne strutture, processi e significati.
La comprensione di strutture e processi integrati tra il sistema antropico
e naturale propri dell'Ecologia del Paesaggio, è anche alla base
della valutazione ambientale che deve esser in grado di fornire risposte
a domande del tipo: quali trasformazioni ammettono gli ambiti paesistici
osservati? Qual è la capacità portante del territorio e quale
la potenziale risposta alle perturbazioni?
Il vero problema, per quanto riguarda la gestione dell'ambiente, non è
quello di suddividere il territorio in aree di dominio antropico ed aree
di dominio naturale, ma di capire quali attività antropiche e quali
processi naturali siano di reciproco interesse, quali compatibili, e quali
incompatibili con l'esistenza degli habitat presenti, per poi individuare
trasformazioni in sintonia con le possibilità evolutive del sistema
considerato.
Più ci si avvicina al limite sostenibile, più aumentano le
probabilità che gli equilibri territoriali si spezzino e il prezzo
del riequilibrio e del recupero delle risorse ambientali perse, ammesso
che sia possibile, diventa onerosissimo sia in termini economici che temporali.
Si rendono allora necessarie nuove metodologie di valutazione per capire
ciò che vale, ciò che è funzionale al mantenimento
degli equilibri dinamici, ciò che può essere trasformato e
come.
La capacità della Landscape ecology di studiare in un solo momento
il paesaggio antropico e quello naturale come parti di un unico sistema
diversificato, permette un approccio ai problemi territoriali in grado di
superare i problemi accennati e l'opportunità di soluzioni integrate
a volte innovative, basandosi sul principio che "gli elementi naturali
mantengono in equilibrio gli ecosistemi antropici e alcune attività
umane contribuiscono alla stabilità e alla sopravvivenza di popolazioni
e di ecosistemi naturali". Funzioni antropiche e naturali non vanno
quindi contrapposte, ma bilanciate ed insieme devono tendere all'equilibrio
possibile.
L'Ecologia del paesaggio fornisce inoltre principi di riferimento, criteri
e metodologie di analisi, valutazione, diagnosi, controlli, idonei strumenti
scientifici e tecnici quali indicatori e modelli, e si pone come un'importante
disciplina di riferimento per molti settori applicativi quali la pianificazione
territoriale alle diverse scale spaziali, le analisi ambientali, la valutazione
d'impatto e gli studi di compatibilità ambientale, i progetti di
conservazione della natura e di recupero ambientale.
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Statuto
Art.
1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E'
istituita la Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, SIEP con
sede presso il Museo di Storia Naturale della Lunigiana - Fortezza della
Brunella - 54011 Aulla (MS), e Sezioni nelle Regioni e nelle Provincie
Autonome.
La Società Italiana di ecologia del Paesaggio è membro della
IALE (International Association of Landscape Ecology).
Per Ecologia del Paesaggio si intende una disciplina scientifica la cui
parte teorica costituisce un capitolo avanzato dell'Ecologia generale
e la cui parte applicativa è legata a problemi di valutazione,
progettazione e pianificazione del territorio. Un approfondimento della
definizione di Ecologia del paesaggio viene inserito in allegato al presente
Statuto.
L'appartenenza alla S.I.E.P. non dà diritto ad alcun titolo nè
professionale, nè accademico; i soci per la loro qualifica accademica
e/o professionale fanno riferimento ai rispettivi titoli di studio e/o
accademici e agli Ordini e/o Collegi e/o Associazioni di appartenenza.
La Società è aperta quindi a quanti,studiosi varia estrazione,
amministratori, professionisti e imprese, si occupano professionalmente
o per studio e ricerca dell'argomento.
Art. 2 - FINALITA'
La
Società ha come obiettivi:
"
aggregare quanti siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professionalmente
nel campo dell'Ecologia del Paesaggio;
" promuovere e divulgare l'Ecologia del Paesaggio mediante congressi,
escursioni tecniche, corsi di formazione, pubblicazioni, progetti di ricerca
ed ogni altra attività inerente all'Ecologia del Paesaggio;
" crearsi interlocutore degli Enti pubblici interessati per la formulazione
di leggi e direttive tecniche inerenti la materia;
" proporsi quale collegamento tra Enti, Professionisti e pianificatori
e mondo scientifico;
" mantenere i contatti con altre società, organizzazioni,
istituti universitari e di ricerca, enti e persone che si occupano di
Ecologia del Paesaggio a livello nazionale e internazionale, operatori
del settore e della gestione ambientale;
" trasmettere e distribuire il bollettino IALE ai soci, integrato
dai resoconti dell'attività della sezione italiana della IALE e
da tutta la corrispondenza della IALE;
" perseguire esclusivamente finalità di utilità collettiva,
disinteressata, apartitica e senza fini di lucro;
" utilizzare i mezzi economici della Società esclusivamente
per le attività consentite dello Statuto e dal Regolamento di applicazione.
Art.
3 - SOCI
Fanno
parte della Società, purchè condividano il presente Statuto
le seguenti categorie:
a) soci aderenti
b) soci ordinari
c) soci Enti.
I soci ordinari sono suddivisi in:
1. effettivi
2. soci corrispondenti
3. soci onorari
4. soci sostenitori
Possono
essere soci aderenti coloro i quali dimostrino interesse per l'Ecologia
del Paesaggio.
Possono essere soci ordinari effettivi coloro che con opere, studi, pubblicazioni
e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica abbiano
dimostrato competenza nell'Ecolgia del Paesaggio, o abbiano contribuito
agli studi e al progresso ed alla divulgazione di questa disciplina.
Pssono essere soci ordinari corrispondenti coloro che siano in possesso
dei requisiti di cui al precedente comma e siano stranieri, o italiani
residenti all'estero.
Possono essere soci ordinari onorari coloro che, cittadini italiani o
italiani residenti all'estero o stranieri, abbiano contribuito al perseguimento
delle finalità statutarie dell'Associazione o abbiano acquisito
motivati meriti nei confronti della stessa.
Possono essere soci ordinari sostenitori coloro i quali sottoscrivano
l'apposita quota.
Possono essere soci enti le pubbliche amministrazioni, le Associazioni
ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e
tutti gli altri organismi, anche privati, che svolgono attività
nel campo dell'Ecologia del Paesaggio o nei campi affini
L'ammissione all'Associazione avviene dietro presentazione di una domanda
scritta e motivata e di un curriculum vitae, su presentazione di almeno
un socio ordinario.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale
(CDN).
I soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del CDN.
L'ammissione dei soci enti è deliberata dal CDN.
Le decisioni del CDN sulle ammissioni e nomine di cui ai precedenti commi
sono insindacabili e contro di esse non è ammesso appello.
Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali della Società,
nonchè a partecipare alle attività sociali, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre
il buon nome della Società e di osservare le regole dettate dalla
stessa e dalle istituzioni ed associazioni alle quali la stessa aderisce.
Si
cessa dalla qualità di socio:
1. per dimissioni;
2. per esclusione, deliberata dal CDN in caso di violazione delle norme
dello Statuto, o di morosità ed altri casi di particolare gravità
disciplinati dal Regolamento.
Art.
4 - ORGANI
Sono
organi dell'Associazione:
* l'Assemblea Generale;
* il Consiglio Direttivo Nazionale;
* il Presidente;
* il Collegio dei Revisori dei Conti;
* il Collegio dei Probiviri.
Le cariche di componente del CDN, di componente del Collegio dei Revisori
dei Conti e componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatbili.
Art.
5 - ASSEMBLEA GENERALE
E'
il massimo organo deliberativo della Società ed è costituita
da tutti i soci in regola con le quote associative. Essa deve riunirsi
in via Ordinaria una volta all'anno, e in via Straordinaria, ogni qualvolta
questioni di particolare importanza lo richiedano.
La convocazione è disposta dal CDN, di propria iniziativa o su
richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/3 dei soci.
L'Assemblea Generale annuale:
* esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente;
* raccia il programma dell'anno successivo;
* traccia le direttive generali;
* stabilisce il programma di massima per l'attività dell'associazione;
* approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
* approva la relazione generale;
* approva i bilanci consuntivi e preventivi;
* decide sui problemi patrimoniali;
* decide sulle proposte di variazioni delle quote sociali;
* stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva.
Alle
deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, sui bilanci e
sulla relazione morale deve procedersi nella tornata ordinaria.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del
luogo e dell'ora è diramato dal Presidente, a mezzo di lettera
semplice e deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data di
svolgimento dell'Assemblea.
L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei soci.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea
si riunisce validamente dopo trascorsa un'ora, qualunque sia il numero
dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.
Alle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sul Regolamento e sue
modifiche, sullo scioglimento della Società, deve procedersi in
apposita Assemblea Straordinaria.
Per la deliberazione per lo scioglimento della Società è
necessario in ogni caso il voto di almeno 2/3 dei soci; la relativa delibera
è adottata a maggioranza di 2/3 dei votanti.
Le delibere sulle modifiche dello Statuto sono adottate a maggioranza
dei 2/3 dei votanti presenti in Assemblea.
A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega
scritta conferita ad altro socio; ma ciascun socio non può ricevere
più di 2 deleghe.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente assistito da un Segretario
nominati dall'Assemblea stessa.
Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente
e dal Segretario.
All'Assemblea è possibile l'ammissione di ospiti previa decisione
del CDN.
Art.
6 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il
Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da 7 soci, di cui 1
socio aderente e 1 socio ente, salvo non copertura, i rimanenti soci ordinari
che devono garantire la transdiscplinarietà, in conformità
all'Art.2.
Essi sono eletti dai soci in occasione dell'Assemblea generale, con voto
segreto e secondo modalità stabilite dal Regolamento, durano incarica
3 anni e sono rieleggibili.
Il CDN si riunisce di regola una volta ogni quadrimetre e, in via straordinaria,
su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare
urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può
essere chiesta dalla maggioranza semplice dei consiglieri con lettera
semplice, almeno 7 giorni prima della data di convocazione, specificando
l'Ordine del Giorno.
Le riunioni del CDN sono valide quando sia presente la maggioranza dei
suoi componenti. Le assenze giustificate, sino ad un massimo di 1/4 dei
componenti arrotondato per difetto, costituiscono riduzione del numero
legale.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il CDN elegge nel suo seno il Presidente, 1 (uno) Vicepresidente, il Tesoriere
ed il Segretario, il Segretario Tecnico.
Tutte le cariche dei membri del CDN sono gratuite. Possono essere rimbrorsate
le spese connesse con l'attività sociale ed il lavoro di ufficio.
Spetta al CDN:
* predisporre il programma e la relazione generale annuale dell'attività
della Socieaà;
* fissare, in particolare, l'indirizzo tematico dell'attività culturale;
* coordinanre a tal fine gli studi e le azioni;
* deliberare, anche su proposte dei soci, su particolari questioni interessanti
problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere;
* coordinare le attività regionali ed interregionali;
* individuare, seguire e coordinare le attività di interesse nazionale
ed internazionale;
* predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
* convocare l'assemblea generale;
* nominare i soci;
* proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
* deliberare sulla esclusione dei soci e proporre all'Assemblea lo scioglimento;
* predisporre la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Tecniche;
* nominare e revocare il personale;
* accettare i lasciti e le donazioni;
* autorizzare le liti attive e passive della Società;
* deliberare i regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento
della Società;
* deliberare sulle spese di carattere straordinario;
* adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento
della Società, anche delegando a singoli soci l'esecuzione degli
indirizzi su determinati oggetti.
* deliberare sull'espulsione dei soci;
* verificare il funzionamento delle Commssioni Tecniche;
* proporre lo scioglimento dei Commissioni Tecniche;
* deliberare i Regolamenti;
* diramare istruzioni per il funzionamento della Società;
* adottare in genere tutti i provvedimenti sia sul piano morale che su
quello finanziario, anche in deroga all'Art. 38 del Codice Civile, necessari
per il buon funzionamento dell'Associazione.
I posti di consigliere elettivo, che si rendano eventualmente vacanti
per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono coperti dai
soci che nell'elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli
eletti, purchè sia rispettata la composizione del Consiglio fissata
nel precedente primo comma.
I nuovi consiglieri durano in carica fino al termine del triennio.
Art.
7 - PRESIDENTE
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione nei rapporti
interni ed esterni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti
sociali e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari.
Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria
mediante avviso scritto al domicilio dei Soci,nei casi previsti dallo
Statuto e dalle norme del Regolamento.
Il Presidente in caso di assenza o di suo impedimento, è sostituito
dal Vicepresidente.
Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente determinate funzioni.
Art.
8 - SEGRETARIO GENERALE E SEGRETARIO TECNICO.
Il
Segretario generale è responsabile:
* dell'organizzazione sociale;
* della redazione delle delibere del Presidente, del CDN e di quelle da
proporre all' Assemblea, nonchè delle bozze degli atti sociali;
* della redazione dei verbali delle sedute del CDN;
* della stesura delle convocazioni delle riunioni;
* della tenuta del registro dei Soci e degli altri libri sociali non contabili;
* della corrispondenza.
Il
Segretario tecnico è responsabile:
* delle attività sociali e didattiche di supporto all'attività
istituzionale;
* della divulgazione di tutte le notizie relative all'Ecologia del Paesaggio;
* delle attività di collegamento e di segreteria con le altre Associazioni,
salva diversa disposizione del CDN.
Art.
9 - TESORIERE
Il
Tesoriere:
* cura l'amministrazione della Società e ne tiene il bilancio;
* firma, congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato, gli
atti finanziari;
* si incarica delle riscossioni e delle entrate e della tenuta dei libri
sociali contabili;
* provvede alla conservazione della proprietà della Società
ed alle spese, da effettuare su mandato del CDN.
Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo e
li sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti; presenta i
bilanci vistati dal Collegio dei Revisori all'Assemblea Generale, accompagnandoli
con una relazione.
Art.
10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I
revisori dei Conti sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio
segreto, ogni tre anni, dall'Assemblea Generale, in numero di 3.
In caso di morte, di dimissioni e di decadenza di uno o più revisori,
subentrano i soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di
voti dopo gli eletti.
Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci della Società e ne attesta,
vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle riunioni
del CDN ed esprimere parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie
dell'associazione.
In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell'amministrazione
della Società ha il potere di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria.
La deliberazione di convocazione dell'assemblea deve essere assunta all'unanimità
dei componenti il collegio dei revisori dei conti.
Art.
11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Probiviri sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto,
ogni tre anni, dall'Assemblea Generale, in numero di 3, scelti tra i soci
ordinari. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più
Probiviri, si procede a coprirne i posti mancanti con i soci che, nelle
elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono
tra gli appartenenti all'Associazione e tra questa ed i soci.
Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali
ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti
disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto
e dal Regolamento.
I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano all'accettazione
della clausola compromissoria di cui al precedente comma.
Art.
12 - COMMISSIONI TECNICHE
L'Assemblea
su proposta del CDN costituisce, scioglie ed integra le Commissioni di
consulenza sulle problematiche dell'Ecologia del Paesaggio di cui possono
far parte anche i membri del CDN.
Ogni Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario.
Si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario e relaziona all'assemblea
Generale annuale. Il Presidente della Commissione può essere invitato
a relazionare sall'attività svolta al CDN.
Per la convocazione delle commissioni e per le deliberazioni valgono le
disposizioni relative all'Assemblea Generale.
Art.
13 - ELENCHI DI ESPERTI
E'
facoltà dell'Assemblea della Società istituire, su proposta
del CDN, elenchi di esperti in materia di Ecologia del Paesaggio o in
settori di tale disciplina sotto forma di elenchi, nel rispetto delle
competenze professionali di ciascuno degli iscritti in essi.
Ogni socio ordinario ha facoltà di chiedere l'iscrizione all'elenco
degli esperti previa presentazione della regolare domanda ed accertamento
dei requisiti previsti dal regolamento.
L'iscrizione all'elenco di esperti avviene per titoli ed esami secondo
le norme previste dal Regolamento.
L'ammisione sarà decisa da una Commissione, di minimo 3 persone,
appositamente costituito dall'Assemblea, con le stesse caratteristiche
delle altre Commissioni così come descritti all'Art. 12 del presente
Statuto ed in Regolamento.
L'accettazione agli elenchi è soggetta a ratifica da parte del
CDN.
La prima commissione esaminatrice verrà nominata da parte dell'Assemblea,
su proposta del CDN che valuterà i titoli dei candidati.
Art.
14 - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
L'anno
finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere alla Sede centrale una quota
associativa, stabilita anno per anno, dall'Assemblea annuale su proposta
del CDN.
I soci enti sono tenuti inoltre a corrispondere un contributo da concordarsi
volta per volta con l'Associazione.
Il patrimonio della Società è costituito dal capitale esistente
alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti
e dalle somme che siano comunque destinate a capitale.
E' facoltà della Società di acquisire, gestire e vendere
immobili e mobili nell'ambito dell'oggetto sociale.
Le entrate sono costituite:
dalle rendite patrimoniali;
dalle quote versate annualmente dai soci;
dai rimborsi versati dai soci per le attività sociali straordinarie
svolte dalla Società e ad essi riservate quali organizzazioni di
congressi, escursioni, corsi di formazione e pubblicazioni relative;
dai finanziamenti pubblici e privati dei programmi di ricerca;
dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore della Società
o ad essa spettanti e non destinati a capitale.
Art.
15 - SEZIONI
Nelle
Regioni dove esistano almeno 15 soci ordinari possono essere costituite
Sezioni regionali delle quali fanno parte i soci aderenti risiedenti nella
circoscrizione ed i soci enti che hanno sede o svolgano attività
nella circoscrizione.
Tale costituzione deve essere deliberata dal C.D.N.
Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una Sezione
per insufficienza di numero di soci effettivi, si da luogo all'aggregazione
della Regione alla Sezione più vicina, che assume di conseguenza
la denominazione di Sezione Interregionale.
L'aggregazione è deliberata dal CDN e cessa appena il numero dei
soci effettivi renda possibile nella regione o nelle regioni aggregate
la costituzione di una Sezione autonoma.
Nelle Provincie autonome qualora esistano cinque soci possono essere costituite
le rispettive Sezioni provinciali delle quali fanno parte tutti i soci
residenti nella provincia e i soci enti che hanno sede o svolgano attività
nella provincia.
La Sezione, nell'ambito della propria circoscrizione, provvede all'attuazione
degli scopi fissati all'Art. 2 del presente Statuto ed è retta
da apposito Regolamento da essa stessa deliberato. Il Regolamento non
dovrà essere in contrasto con il presente Statuto ed è soggetto
a ratifica da parte del CDN.
Per gravi e giustificati motivi il CDN può deliberare il commissariamento
delle Sezioni.
In caso di particolare gravità di condizioni o fatti accertati
in una delle Sezioni il CDN può proporre all'Assemblea Generale
lo scioglimento della stessa.
Art.
16 - DURATA SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE
La
durata della Società è illimitata.
In caso di estinzione e di scioglimento i beni della stessa verranno devoluti
ad altra associazione od ente, nazionali o internazionali, scelti dall'Assemblea
Generale, che abbiano fini analoghi a quelli della SIEP.
In caso di estinzione e di scioglimento di una sezione i beni della stessa
vengono attribuiti ad altra sezione o alla sede centrale dalla Assemblea
Generale con apposita deliberazione, su proposta del CDN.
Art.
17 - NORME TRANSITORIE.
Per
i primi tre anni il Collegio dei Probiviri non viene eletto.
Il CDN in carica all'atto dell'approvazione del presente statuto rimane
in carica senza variazioni fino a fine mandato. Resta inteso che il segretario
Tecnico ha diritto di voto fino a fine mandato al pari degli altri Consiglieri.
ALLEGATO A
DEFINIZIONE
DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO.
"
Campo di studio: L'ecologia del paesaggio studia uno specifico livello
di organizzazione biologica, il paesaggio. Il paesaggio è individuabile
entro una gamma di scale spazio-temporali che ne definiscono l'insieme
di esistenza, articolato in mosaici multidimensionali di ecotopi (i.e.
biogeocenosi spazialmente definibili) fra loro interagenti.
" Denominazione : L'affermazione del concetto di paesaggio nella
scienza, la corretta etimologia del termine e l'uso internazionale ormai
consolidato, impongono la denominazione ecologia del paesaggio, come la
più adatta a definire la disciplina.
" Mosaico di ecotopi: Questo mosaico è caratterizzato, come
ogni livello dello spettro biologico (sensu E.P.Odum), da caratteri propri
(e.g. schema strutturale, connettività, apparati funzionali, modalità
di equilibrio, rete ecotonale, etc.), almeno uno dei quali è tuttavia
valido per ogni altro livello. Data una certa scala di interesse, i caratteri
propri sono legati ad una configuarzione di base e ad altre configurazioni
correlate di tessere gerarchicamente dipendenti. Il carattere trasferibile
conferisce significato ecologico alla disposizione spaziale dei componenti
di ogni sistema ambientale.
" Ecologia integrata: L'ecologia generale si era finora sviluppata
per campi fra loro separati, talvolta contrapposti (e.g. comunità-ecosistemi).
L'ecologia del paesaggio ha fornito il maggiore incentivo all'integrazione
di tali campi, perché ha chiuso la discontinuità presente
nello spettro biologico, ha messo in evidenza l'importanza della scalarità,
ha sottolineato il significato della spazialità. Ciò permette,
unitamente agli altri caratteri trasferibili dagli altri livelli di organizazione
biologica (e.g. il flusso energetico, la biodiversità, etc.) di
considerare una ecologia integrata per ogni analisi da eseguirsi in una
data località.
" Caratteri dei sistemi biologici: Ogni livello dello spettro biologico,
quindi anche il paesaggio, ha caratteri di base comuni ad ogni organizzazione
della vita, caratteri propri, e caratteri trasferibili. I caratteri propri
devono poter rientrare, con specifico senso, fra i caratteri di base.
Inoltre l'apparente inconsistenza e variabilità del caleidoscopio
dei mosaici possibili pur all'interno di una gamma di scale di riferimento
non deve far pensare ad un annullamento del livello di organizzazione
biologica considerato. Infatti ogni sistema biologico ha (entro certi
limiti) una struttura formata da insiemi funzionali ben definiti in un
contesto di substrati tipicamente variabili : ciò è rinvenibile
in una cellula come in un paesaggio, sia pure con modalità diverse.
Tali strutture però sembrano ubbidire alla teoria dei sistemi gerarchici,
per cui la scalarità decide l'estensione della funzionalità
dei processi.
" Ecologia del Paesaggio: Tenendo presente quanto sopra sinteticamente
detto, la nostra disciplina si occupa quindi di studiare lo specifico
livello di organizzazione biologica denominabile come paesaggio, (naturale,
seminaturale o antropizzato) e di fornire supporto, per quanto possibile,
agli studi di ecologia integrata, oggi sempre più indispensabili
per comprendere il comportamento e la gestione dell'ambiente.
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Regolamento
approvato dal C.D.N.
in data 29 MARZO 1996
approvato dall'Assemblea generale straordinaria del 29 MARZO 1996
Art. 1. - Soci
1.1. - Le persone
e gli enti che ne condividano lo Statuto, sono ammessi in qualità
di soci a far parte della S.I.E.P., nel rispetto di quanto previsto all'art.
3 dello Statuto, assumendone le qualifiche ivi previste.
1.2. - Le modalità di iscrizione all'Associazione sono quelle fissate
nell'art. 3 dello Statuto. La domanda di ammissione alla Associazione
deve essere inoltrata alla sezione competente territorialmente o, in sua
assenza, alla sede nazionale.
1.3. - Per assumere la qualifica di socio ordinario effettivo i richiedenti
devono avanzare richiesta alla Sezione competente territorialmente o,
in sua assenza, alla sede nazionale, allegando curriculum finalizzato
alla verifica del possesso dei titoli e dei requisiti fissati all'art.
3 dello Statuto nonchè dei seguenti :
1) aver partecipato a convegni di Ecologia del Paesaggio;
2) aver partecipato ad esercitazioni pratiche di Ecologia del Paesaggio;
3) aver partecipato a corsi di Ecologia del Paesaggio;
4) aver partecipato ad escursioni tecniche di Ecologia del Paesaggio;
5) aver promosso attraverso scritti, anche non didattici, o tecnici l'Ecologia
del Paesaggio
6) aver organizzato convegni, corsi o esercitazioni pratiche di Ecologia
del Paesaggio;
7) aver scritto e pubblicato opere tecnico-scientifiche inerenti l'Ecologia
del Paesaggio;
8) essere stato docente a corsi o esercitazioni pratiche di Ecologia del
Paesaggio;
9) aver progettato/pianificato con criteri di Ecologia del Paesaggio;
10) aver svolto ricerca e/o sperimentazione nell'ambito dell'Ecologia
del Paesaggio;
11) altri titoli valutabili.
1.4. - L'Associazione predispone annualmente il repertorio dei soci distinto
nelle categorie di cui all'articolo 3. dello Statuto. I soci hanno diritto
a consultare e/o richiedere tale repertorio.
1.5. - Tutti i soci hanno diritto a comparire nel repertorio di cui al
comma precedente come appresso specificato:
a) i soci aderenti ed ordinari con il proprio nome e cognome, qualifica
professionale, indirizzo/i. I soci possono appoggiarsi all'indirizzo dell'ente
di appartenenza solamente se ente pubblico e/o di diritto pubblico e/o
studio professionale; è escluso come indirizzo di appoggio quello
di società di ingegneria e di progettazione, ditte commerciali,
imprese, enti privati in genere. Non è ammessa la divulgazione
dei numeri di telefono e di fax se non su espressa autorizzazione dei
singoli soci;
b) i soci enti con la propria denominazione e/o ragione sociale ed il
proprio indirizzo/i. Nel caso che l'ente abbia dei distaccamenti e/o filiali,
questi per poter comparire nel repertorio devono essere iscritti all'Associazione.
1.6. - I soci per esercitare il diritto di voto, partecipare alle attività,
essere messi al corrente di attività e/o pubblicazioni, ricevere
materiali di qualsiasi tipo, ottenere abbonamenti con sconti o gratuiti
devono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale
che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
1.7. - Qualora il socio moroso, sollecitato per iscritto, non effettui
il versamento della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di morosità, verrà considerato automaticamente
decaduto e perderà ogni diritto.
1.8. - Per la reintegrazione al titolo di socio, lo stesso deve versare
le annualità arretrate, senza con ciò aver diritto a ricevere
i materiali pregressi.
1.9. - Trascorsi tre anni dalla morosità l'ex socio può
far richiesta di nuova iscrizione, senza versamento delle quote arretrate.
In questo caso si applicano le norme del presente articolo, nonchè
quelle dello Statuto qui richiamate, fatto salvo l'obbligo di sottoporre
al parere del Consiglio Direttivo Nazionale anche le richieste di reiscrizione
con la qualifica di socio aderente.
1.10. - I soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera o fax da inviare alla
Sede nazionale ed alla Sezione competente territorialmente se costituita;
b) per decadenza a causa di morosità come previsto al precedente
comma 7;
c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo Nazionale, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che con
la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio,
oppure in caso di violazione delle norme dello Statuto.
1.11. - L'espulsione può essere proposta al Consiglio Direttivo
Nazionale, sia dal Consiglio Direttivo Sezionale competente territorialmente.
1.12. - La delibera di espulsione deve essere assunta dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
1.13. - I soci aderenti ed effettivi, se espulsi, non possono essere riproposti.
Il socio ente espulso può essere riproposto, su richiesta motivata
dello stesso, per una sola volta, con deliberazione assunta dal Consiglio
Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 2. - Quote associative
2.1. - Ogni anno l'Assemblea
generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, determina l'ammontare
delle quote associative.
2.2. - Le quote associative per i soci enti devono essere diverse da quelle
dei soci aderenti ed ordinari.
2.3. - Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale l'Assemblea di Sezione
delibera eventuali supplementi di quote associative da destinare alla
Sezione. Tale supplemento deve essere per i soci effettivi ed aderenti
diverso da quello dei soci enti.
2.4. - Ogni anno l'Assemblea di Sezione, su proposta del Consiglio Direttivo
Sezionale, può variare l'ammontare dei supplementi di quote associative
di competenza della Sezione.
2.5. - Tutte le quote sociali sono riscosse dalle Sezioni, ove esistono,
ed inviate alla sede centrale, per la parte di sua competenza, con scadenza
trimestrale.
Art. 3. - Sede
3.1. - La sede centrale
dell'Associazione come delle Sezioni può essere ubicata all'indirizzo
di un socio persona fisica o presso il suo studio professionale, cooperativa
di professionisti, ente pubblico.
3.2. - Le sedi dell'Associazione, sia quella centrale che delle Sezioni,
non possono essere ubicate presso ditte commerciali, imprese, società
di progettazione e di ingegneria.
Art. 4. - Assemblea
Generale
4.1. - L'Assemblea
Generale deve essere convocata con le modalità previste dallo Statuto.
4.2. - Ciascun socio, sia effettivo che aderente, in regola con le quote
associative, nazionali e di Sezione, ha diritto ad un voto.
4.3. - Ciascun socio ente, in regola con le quote associative, nazionali
e di sezione, ha diritto ad avere una persona iscritta con diritto di
voto.
4.4. - Tutti i soci hanno la possibilità di farsi rappresentare
per delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di
tre deleghe, che devono essere consegnate al Segretario dell'Assemblea
prima dell'inizio della stessa. Le deleghe per essere valide devono essere
rilasciate da soci in regola con le quote associative nazionali e di sezione.
4.5. - In attuazione dell'art. 13. dello Statuto l'Assemblea può
approvare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, specifici bandi
per la istituzione di elenchi di:
a) esperti in Ecologia del Paesaggio;
b) docenti in Ecologia del Paesaggio;
c) ditte esperte nella pianificazione/progettazione con criteri di Ecologia
del paesaggio. Tale titolo deve essere vincolato al rappresentante ufficiale
della ditta presso l'Associazione.;
4.6. - Per accedere agli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente è necessaria la qualifica di socio ordinario; per
accedere agli elenchi di cui alla lettera c) del comma precedente è
necessaria la qualifica di socio ente.
4.7. - I bandi di cui al precedente comma 4.5. devono prevedere il possesso
dei requisiti soggettivi dei partecipanti, i criteri di valutazione dei
titoli e degli esami da adottarsi per l'accesso ai diversi elenchi, il
numero dei componenti della commissione o delle commissioni di esame.
I titoli e i requisiti vanno valutati tra i seguenti come elencati per
categoria:
a) per gli esperti:
" aver pianificato/progettato con criteri di Ecologia del paesaggio;
" aver utilizzato l'Ecologia del Paesaggio in valutazioni ambientali;
" aver partecipato ad escursioni tecniche e corsi di formazione in
Ecologia del Paesaggio;
" aver partecipato ad esercitazioni pratiche di Ecologia del Paesaggio;
" aver prodotto pubblicazioni tecnico-scientifiche, presentato relazioni
a congressi inerenti l'Ecologia del Paesaggio;
" aver svolto ricerca e/o sperimentazione in Ecologia del Paesaggio;
" altri titoli valutabili;
b) per i docenti (con i limiti temporali definiti nei bandi):
" essere stato docente e/o coordinatore tecnico di corsi di Ecologia
del Paesaggio;
" essere stato accompagnatore alle escursioni tecniche di Ecologia
del Paesaggio;
" essere stato docente e/o coordinatore di esercitazioni pratiche
di Ecologia del Paesaggio;
" essere docente di Ecologia del Paesaggio presso Università;
" altri titoli valutabili;
b) per le ditte esperte:
" aver prodotto progetti esecutivi o piani con criteri di Ecologia
del Paesaggio;
" aver realizzato delle valutazioni ambientali con criteri di Ecologia
del Paesaggio;
" aver realizzato o fornito consulenza tecnica o assistenza alla
pianificazione e/o progettazione con criteri di Ecologia del Paesaggio
ed all'organizzazione di corsi sul tema;
" aver partecipato a corsi di formazione professionale, escursioni
tecniche, esercitazioni pratiche di Ecologia del Paesaggio;
" aver prodotto pubblicazioni o relazioni tecniche presentate a congressi
sul tema;
" altri titoli.
4.8. - Le commissioni di esame di cui al comma precedente sono nominate
dal CDN a maggioranza assoluta dei presenti, scegliendone i componenti
tra soci iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 4.5..
4.9. - L'approvazione dei risultati concorsuali deliberati dalle commissioni
di cui al precedente comma è di competenza del Consiglio Direttivo
Nazionale che la assume a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro
di essa non è ammesso appello.
4.10. - In sede di prima applicazione della disposizione prevista nel
precedente comma 4.7., i componenti delle commissioni di cui al precedente
comma 4.8. sono scelti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo
Nazionale, tra i soci ordinari di riconosciuta competenza in Ecologia
del Paesaggio. I componenti delle commissioni così costituite fanno
parte di diritto dell'elenco degli esperti di cui al punto a) e b) del
precedente comma 4.5.
4.11. - Gli elenchi corredati di nominativo, qualifica professionale ed
indirizzo, potranno essere ceduti integralmente a chiunque ne faccia esplicita
richiesta comprese le amministrazioni pubbliche. Tali elenchi non saranno
in nessun modo vincolanti per i richiedenti.
4.12. - L'Assemblea può costituire uno speciale comitato tecnico
per la formulazione di un codice deontologico cui devono attenersi gli
iscritti agli elenchi di esperti e ditte esperte di cui ai commi precedenti,
nonchè di norme circa i motivi di decadenza dagli stessi elenchi.
Tali norme ed il codice deontologico e le modalità della loro applicazione
devono essere approvati dalla Assemblea generale ordinaria.
Art. 5. - Consiglio
Direttivo Nazionale
5.1. - L'elezione
del Consiglio Direttivo Nazionale si svolge sulla base di una lista di
candidature proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente.
5.2. - La lista di cui al precedente comma 1, deve essere comunicata ai
soci con circolare informativa almeno 60 giorni prima della data di svolgimento
dell'Assemblea ordinaria. Tale lista costituisce scheda di votazione.
5.3. - La lista, così come proposta o con variazioni nominative
volute dal socio votante, purchè nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art.
6. dello Statuto, può essere votata da ciascun socio direttamente
all'Assemblea ordinaria.
5.4. - E' facoltà del candidato alla elezione nel Consiglio Direttivo
Nazionale esporre all'Assemblea il suo programma.
5.5. - Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale non
sono ammesse deleghe.
5.6. - Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero
di voti nominali sino al numero massimo di Consiglieri previsti dallo
Statuto, nel rispetto delle specifiche norme dei commi 1 e 2 dell'art.
6. dello Statuto. In caso di parità prevale il socio che abbia
maggior anzianità di iscrizione.
5.7. - Il Consiglio Direttivo Nazionale decide annualmente, sentito
il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ed in base alla
disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per i viaggi e per
altre attività per i membri del Consiglio stesso, per l'attività
del Presidente, per i membri delle Commissioni ed, in casi particolari,
per i soci.
Art. 6. - Presidente
6.1. - Il Presidente
in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo Consiglio
Direttivo, può essere confermato nei trienni successivi.
6.2. - La norma di cui al precedente comma si applica anche ai Vicepresidenti.
6.3. - E' facoltà del Presidente farsi rappresentare dal Vicepresidente
ed in casi di particolare urgenza anche da altri soci effettivi.
Art. 7. - Tesoriere
7.1. - Il Tesoriere
firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato tutti
gli atti amministrativi.
7.2. - Il Tesoriere ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta
sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione.
Art. 8. - Collegio
dei Revisori dei Conti
8.1. - L'elezione
del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con le modalità fissate
nel precedente art. 5., nel rispetto delle norme sulla composizione del
Collegio previste dall'art. 10. dello Statuto.
8.2. - Per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
non sono ammesse deleghe.
8.3. - Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali
sino al numero massimo di revisori previsti dall'art. 10. dello Statuto.
In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggior
anzianità di iscrizione.
Art. 9. - Collegio
dei Probiviri
9.1. - Possono essere
eletti Probiviri i soci effettivi che abbiano i seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 4 anni;
b) conoscenza delle principali norme del Codice Civile e fiscali riguardanti
le associazioni.
9.2. - L'elezione del Collegio dei Probiviri si svolge con le modalità
fissate nel precedente art. 11, nel rispetto delle norme sulla sua composizione
di cui all'art. 11 dello Statuto ed al precedente primo comma.
9.3. - Per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri non sono
ammesse deleghe.
9.4. - Risultano eletti i candidati con il maggior numeri di voti nominali
sino al numero massimo di Probiviri previsti dall'art. 11. dello Statuto.
In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggiore anzianità
di iscrizione.
9.5. - Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire le parti
in causa, di richiedere documentazione, di disporre indagini e supplementi
di indagini.
9.6. - E' facoltà del socio ricorrente e/o chiamato in causa farsi
assistere da un socio effettivo.
Art. 10.- Commissioni
Tecniche
10.1. - In attuazione
e nel rispetto dell'art. 12. dello Statuto, è facoltà
dell'Assemblea Generale dell'Associazione nominare Commissioni Tecniche,
anche permanenti, su particolari temi e/o problematiche attinenti l'Ecologia
del Paesaggio.
10.2. - Almeno il 60 %, arrotondato per eccesso, dei componenti di ciascun
comitato deve avere la qualifica di socio ordinario.
10.3. - Ciascun socio ente può avere un massimo di due rappresentanti
in ciascuna Commissione Tecnica.
10.4. - Possono far parte delle Commissioni Tecniche, in qualità
di aggregati senza diritto di voto, anche non soci, purchè di riconosciuta
esperienza e sino ad un massimo di tre unità.
10.5. - La Commissione nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario,
al quale spetta il compito di tenere i verbali delle riunioni, effettuare
le convocazioni delle stesse e tenere l'eventuale corrispondenza.
10.6. - Il Presidente relazione sull'attività della Commissione
all'Assemblea ordinaria annuale, risponde al Consiglio Direttivo Nazionale
del suo operato e, su invito, riferisce allo stesso sull'attività
svolta. In caso di votazione, qualora si manifesti la parità, prevale
il voto del Presidente.
10.7. - L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, può
deliberare lo scioglimento della Commissione, la sostituzione di uno o
più membri dello stesso e la integrazione dei suoi componenti.
A completamento del proprio incarico la Commissione non permanente deve
essere sciolto.
Art. 11.- Sezioni
11.1. - La costituzione
di Sezioni Regionali, interregionali e provinciali è disciplinata
dall'art. 14. dello Statuto. Essa è deliberata dal Consiglio
Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11.2. - La richiesta di costituzione della Sezione deve essere avanzata
al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno quindici (15)
soci effettivi per le Sezioni Regionali o Interregionali e da sette (7)
soci effettivi per le Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano.
11.3. - La formale costituzione delle Sezioni avviene per atto redatto
da notaio o per verbale di costituzione registrato presso l'Ufficio del
Registro territorialmente competente
11.4. - Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto e del Regolamento
nazionali e di ciò deve farsi espressa menzione nell'atto costitutivo.
Debbono dotarsi di Regolamento proprio, non in contrasto con quello Nazionale
e con lo Statuto. Il Regolamento di Sezione, soggetto a ratifica del Consiglio
Direttivo Nazionale, deve essere allegato all'atto costitutivo della stessa
e deve prevedere l'obbligo di ogni socio a far parte della Sezione competente
territorialmente.
11.5. - E' obbligo delle Sezioni avere bilancio proprio ed essere titolari
di codice fiscale, da richiedere alle autorità competenti, diverso
da quello dell'Associazione nazionale.
11.6. - Sono organi della Sezione:
" l'Assemblea dei soci;
" il Consiglio Direttivo, composto da 5 membri, di cui almeno 3 scelti
tra i soci ordinari;
" il Presidente;
" i Revisori dei conti in numero di due.
11.7. - Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge tra i suoi componenti
il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente di Sezione
è scelto tra i componenti soci ordinari.
11.8. - Il Consiglio Direttivo di Sezione dura in carica tre (3) anni.
11.9. - Le Sezioni riscuotono le quote associative nazionali ed eventuali
supplementi di quote deliberate dall'Assemblea di Sezione
11.10.- Il CDN stabilirà con delibera l'eventuale percentuale delle
quote che resteranno alle Sezioni. Tale percentuale potrà variare
a discrezione del CDN.
11.11.- E' fatto obbligo alle Sezioni di trasmettere copia degli atti
e documenti da esse redatti, delle convocazioni della Assemblea e del
Consiglio Direttivo di Sezione alla sede nazionale ed alle Sezioni già
costituite.
11.12.- E' facoltà delle Sezioni predisporre per i propri soci
servizi particolari, abbonamenti o quant'altro il Consiglio Direttivo
e/o l'Assemblea di Sezione ritenesse opportuno.
11.13.- In caso di organizzazione di attività didattiche, corsi,
seminari, escursioni tecniche ed esercitazioni pratiche, è facoltà
della Sezione dare precedenza nell'iscrizione ai soci della Sezione medesima,
ma è altresì fatto obbligo comunicare l'indizione di tali
attività e le relative modalità di svolgimento alla sede
centrale dell'Associazione ed alle altre Sezioni, precisando il numero
massimo di soci non iscritti alla Sezione organizzatrice che possono essere
ammessi alla specifica attività.
11.14.- Per la sola Sezione Provinciale di Bolzano-Alto Adige / Bozen-Südtirol
è ammesso l'uso equiparato della lingua tedesca.
Art. 12.- Modifiche
al Regolamento
12.1. - Modifiche
al presente Regolamento possono essere introdotte dall'Assemblea straordinaria
da convocarsi secondo quanto previsto dall'art. 5. dello Statuto. Le relative
deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti.
12.2. - Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal Consiglio
Direttivo Nazionale o da Consigli Direttivi di Sezioni. Tali modifiche,
se non proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, vanno votate dallo
stesso prima dello svolgimento dell'Assemblea.
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